(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
                    Responsabilita' disciplinare 
                per il personale docente ed educativo 
 
    1. Le parti convengono sulla  opportunita'  di  rinviare  ad  una
specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione,  per
il personale docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche,
della  tipologia  delle  infrazioni  disciplinari  e  delle  relative
sanzioni, nonche' l'individuazione di una procedura di  conciliazione
non obbligatoria, fermo restando che  il  soggetto  responsabile  del
procedimento  disciplinare  deve  in   ogni   caso   assicurare   che
l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente  rivolto  alla
repressione  di  condotte  antidoverose  dell'insegnante  e   non   a
sindacare, neppure indirettamente, la liberta'  di  insegnamento.  La
sessione si conclude entro il mese di luglio 2024. 
    2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve  tener
conto delle sottoindicate specificazioni: 
      1) deve essere prevista la  sanzione  del  licenziamento  nelle
seguenti ipotesi: 
        a) atti,  comportamenti  o  molestie  a  carattere  sessuale,
riguardanti  studentesse  o  studenti  affidati  alla  vigilanza  del
personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione,  dei
comportamenti; 
        b) dichiarazioni false e mendaci, che  abbiano  l'effetto  di
far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale
o professionale; 
      2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso: 
        a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso  dei
canali  sociali  informatici,  con  le  finalita'   della   comunita'
educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse. 
    3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1,  rimane
fermo quanto stabilito dal Capo IV  Disciplina,  Sezione  I  Sanzioni
disciplinari del decreto legislativo n.  297  del  1994,  incluse  le
seguenti modificazioni ed integrazioni all'art. 498, comma 1 ove sono
aggiunte le seguenti lettere: 
      «g) per atti e comportamenti o molestie  a  carattere  sessuale
che riguardino gli studenti affidati alla  vigilanza  del  personale,
anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione; 
      h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano  l'effetto  di
far conseguire, al personale che  le  ha  rese,  un  vantaggio  nelle
procedure di mobilita' territoriale o professionale». 
    4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19 aprile 2018.